ORDINANZA N. 1859
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.324 |
LOCALITĄ via Mazzini |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 19.06.2000 |
GI/VARIE00/mazzini |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 159 e 159del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Mazzini
1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, con disposizione "in fila"; per un tratto di m 5.00 circa;
2)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via, a partire da m 3.00 dal f.f. EST di via San Massimo, per un tratto di m 8.00 circa verso EST, con disposizione "in fila";
B) in via Provana
1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ai ciclomotori e ai motocicli a m 5.00 circa a NORD del lato NORD di via Mazzini per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
2)la revoca del divieto di sosta e di fermata, istituito con l'ordinanza n.772 prot. 695 del 19.06.93, limitatamente al tratto di cui al punto 1) summenzionato;
C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e l'inosservanza del divieto di sosta di cui alla lettera A) punti 1) e 2) comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del C.d.S;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)