ORDINANZA N. 1815

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.322

LOCALITĄ via Milano, via San Francesco

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 15.06.2000

AS/GI/VARIE00/milano

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il punto B-2 dell'ordinanza n. 744 prot. 149 del 21.03.2000, con il quale sono state istituite delle aree riservate alle operazioni di carico e scarico, in via Milano, per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila":

sul lato OVEST

a) a m 23.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Santa Chiara, procedendo verso NORD;

b) a m 23.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Santa Chiara, procedendo verso SUD;

sul lato EST

  1. m 23.00 circa a SUD del f.f. SUD di via della Basilica, procedendo verso SUD;
  2. immediatamente a SUD del n.c. 16, procedendo verso SUD;

Visto il punto C-2 della medesima ordinanza n. 744, prot. 149, del 21.03.2000, con il quale è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali in via San Francesco d'Assisi;

Considerato che i titolari degli esercizi commerciali ubicati in via Milano hanno richiesto una diversa dislocazione delle aree suddette in quanto durante lo stazionamento dei veicoli adibiti al carico/scarico, si determinerebbero situazioni di pericolo per la clientela;

Rilevato che per mero errore materiale è stato istituito il divieto di sosta anziché il divieto di fermata in via San Francesco d'Assisi;

Tenuto conto che non è ancora dato corso all'attuazione della suddetta ordinanza n. 744;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Milano

1)l'estensione lineare dell'area di carico e scarico, situata sul lato OVEST a m 23.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Santa Chiara, da m 8.00 a m. 15.00 circa, procedendo verso SUD;

2)la revoca delle aree destinate alle operazioni di carico e scarico, istituite con ordinanza n. 744 prot. 149 del 21.03.2000, meglio specificate in premessa, ad eccezione dell'area di cui al punto 1) summenzionato;

B) in via San Francesco d'Assisi

la modifica del punto C-2 dell'ordinanza n. 744 prot. 149 del 21.03.2000 sostituendo alle parole "l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila" le parole "l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, con la fermata consentita esclusivamente dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali per effettuare le operazioni di carico e scarico cose; per un tratto di m 8.00 circa con disposizione in fila";

C)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)