ORDINANZA N. 1754

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 313

LOCALITĄ strada Antica di Cavoretto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 12.06.2000

GI/VARIE00/cavoretto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1319 prot. n. 240 dell'8.05.2000 con la quale alla lettera C) è stata disposta in strada Antica di Cavoretto, la posa di un dosso aventi le caratteristiche costruttive indicate nell'art. 179 lettera a) del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.:

a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 78 e di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico sulla semicarreggiata SUD in corrispondenza fronte n.c. 84 e a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 74;

Considerato che nella fase di attuazione del provvedimento sono emerse difficoltà per il posizionamento dei sistemi di rallentamento della velocità e le dimensioni dei dossi, appare opportuna una diversa dislocazione degli stessi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada Antica di Cavoretto

  1. la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art. 179 lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

  1. a m 5.00 circa ad OVEST del n. 72;
  2. a m 11.00 circa ad EST del n.c. 40;

  1. la revoca della lettera C) punto 1) dell'ordinanza n. 1319 prot. 240 dell'8.05.2000, meglio specificata in premessa;
  2. la modifica dell'ordinanza n. 1319 prot. 240 dell'8.05.2000, lettera C) punto 2), come segue:

la posa dei sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico dovrà avvenire:

a)sulla semicarreggiata SUD in corrispondenza fronte n.c. 76 anziché 84;

  1. sulla semicarreggiata NORD a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 72 anziché 74;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento e dei dossi, in relazione alla loro natura al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)