ordinanza n°1670 del 5.6.2000

ORDINANZA N. 1670
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.297 LOCALITĄ ZTL Centrale
Circoscrizione 1
del 5.06.2000 AS/gi/VARIE00/ztl2

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 ORDINA

 area delimitata da:
piazza E. Filiberto, esclusa, via Tre Galline, esclusa,
risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica,
via Milano, esclusa, via Corte d'Appello, esclusa,
risvolto NORD/EST di piazza Savoia, via della Consolata, esclusa,
via Santa Chiara, esclusa, via delle Orfane, escluse

a parziale modifica del punto 2) dell'ordinanza n. 1592, prot. 288, del 29/05/2000, che istituisce il divieto di circolazione veicolare dalle ore 21.00 alle ore 10.30 di tutti i giorni, compresi i festivi, sulle vie e piazze all'interno di detto perimetro, facente parte della ZTL Centrale, con alcune eccezioni, tra cui i ciclomotori (lett. d) ed i motocicli (lett. e):

1) è vietata la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli dalle ore 21.00 alle ore 7.30 di tutti i giorni, compresi i festivi;

2) è consentita pertanto la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli:

- dalle ore 7.30 alle ore 10.30, cioè durante l'orario di vigenza della ZTL Centrale, così come ridefinito nella citata ordinanza n. 1592 del 29/05/2000;
- dopo le ore 10.30, nelle ore successive all'orario di vigenza della ZTL Centrale e sino alle ore 21.00;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)