ORDINANZA N. 1670
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.297 LOCALITĄ ZTL Centrale
Circoscrizione 1
del 5.06.2000 AS/gi/VARIE00/ztl2
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
area delimitata
da:
piazza E. Filiberto, esclusa, via Tre Galline, esclusa,
risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica,
via Milano, esclusa, via Corte d'Appello, esclusa,
risvolto NORD/EST di piazza Savoia, via della Consolata, esclusa,
via Santa Chiara, esclusa, via delle Orfane, escluse |
a parziale modifica del punto
2) dell'ordinanza n. 1592, prot. 288, del 29/05/2000, che istituisce
il divieto di circolazione veicolare dalle ore 21.00 alle ore
10.30 di tutti i giorni, compresi i festivi, sulle vie e piazze
all'interno di detto perimetro, facente parte della ZTL Centrale,
con alcune eccezioni, tra cui i ciclomotori (lett. d) ed i motocicli
(lett. e):
1) è vietata la circolazione
dei ciclomotori e dei motocicli dalle ore 21.00 alle ore 7.30
di tutti i giorni, compresi i festivi;
2) è consentita pertanto
la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli:
- dalle ore 7.30 alle ore 10.30,
cioè durante l'orario di vigenza della ZTL Centrale, così
come ridefinito nella citata ordinanza n. 1592 del 29/05/2000;
- dopo le ore 10.30, nelle ore successive all'orario di vigenza
della ZTL Centrale e sino alle ore 21.00;
3) la pubblicità dei
suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente
in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è
altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse,
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti,
al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |