ORDINANZA N. 1654

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 290

LOCALITĄ Via Manzoni

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 2.06.2000

LB/VARIE00/manzoni

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Stabilito che nel tratto di via Manzoni compreso tra via Cernaia e via Bertola, a doppio senso di circolazione in quanto "strada senza uscita" su via Cernaia, occorre mantenere una zona interdetta alla sosta, al fine di dare la possibilità di effettuare l'inversione di marcia;

Accertato che l'attuale divieto di fermata può essere limitato ad un tratto di m 15.00;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Manzoni

  1. la revoca dell'ordinanza n. 163 del 19.05.1978 che istituiva il divieto di sosta e di fermata, con la rimozione forzata, lungo il lato OVEST di via Manzoni, dal f.f. NORD di via Cernaia per m 30.00 verso NORD;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via per un tratto di m 15.00, partendo dai portici di via Cernaia e proseguendo verso NORD;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato OVEST nel restante tratto ove era stato istituito il provvedimento di cui al punto 1) precedente;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)