ORDINANZA N. 1608

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 289

LOCALITĄ corso Spezia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 30.05.2000

GI/VARIE00/spezia/bozzolo

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la richiesta della Questura di Torino "Barriera Nizza - 2° Polo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Spezia

1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato utilizzati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sulla banchina SUD, a partire da m 2.50 del protendimento ideale del f.f. EST di via Nizza, negli spazi demarcati con disposizione "a spina";

2)l'istituzione del divieto di fermata, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD a m 16.00 circa ad EST del n.c. 26, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso EST;

  1. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, con sosta consentita sulla banchina SUD, a partire da m 61.00 circa ad EST di via Nizza, procedendo verso EST, con disposizione "a spina";
  2. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, con sosta consentita sulla banchina SUD, nel tratto: piazza Bozzolo - via Ventimiglia, con disposizione "a spina";
  3. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato SUD della carreggiata laterale NORD, con sosta consentita sulla banchina NORD, nel tratto: via Ventimiglia - piazza Bozzolo e nel tratto piazza Bozzolo - via Nizza, con disposizione "a spina";

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)