ordinanza n°1592 del 29.5.2000

ORDINANZA N. 1592
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.288 LOCALITĄ ZTL Centrale
Circoscrizione 1
del 29.05.2000 GI/VARIE00/ztl

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9.05.2000, n. mecc. 3267/06, dichiarata immediatamente eseguibile recante l'oggetto: "Zona a Traffico Limitato - Estensione orario notturno all'area "Romana" - Approvazione".
Vista l'ordinanza n. 1553 prot. 1454 del 13.10.94 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata istituita la Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Centrale" e disciplinata la sosta a pagamento in detta area;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1) l'estensione dell'orario di vigenza della ZTL Centrale alla fascia notturna compresa tra le ore 21.00 e le ore 10.30, di tutti i giorni, compresi i festivi, nell'area delimitata dal seguente perimetro: piazza Emanuele Filiberto, esclusa, via Tre Galline, (esclusa), risvolto SUD-OVEST di Piazza della Repubblica, via Milano (esclusa), via Corte d'Appello (esclusa), risvolto NORD-EST di piazza Savoia, via della Consolata (esclusa), via Santa Chiara (esclusa), via delle Orfane (esclusa);

2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 21.00 alle ore 10.30, di tutti i giorni compresi i festivi nell'area di cui al punto 1), fatta eccezione per gli autoveicoli di uso privato muniti di apposito contrassegno che potranno transitare e sostare, previo pagamento della sosta laddove operante, e la sosta o la fermata non siano vietati;
Potranno viceversa transitare e sostare, senza necessità di contrassegno, e senza corrispondere il pagamento della sosta le seguenti categorie di veicoli:

a) mezzi di trasporto pubblico;
b) i velocipedi;
c) motocarrozzette ad uso degli invalidi;
d) ciclomotori,
e) motoveicoli;
f) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
g) autoveicoli per trasporto funebre;
h) macchine operatrici,
i) veicoli in servizio di piazza (taxi);
j) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti e delle Aziende pubbliche (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Stato, AEM, ENEL, AAM, AMIAT, A.S.L, ITALGAS, RAI, FS, Poste Italiane , ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;

3) è confermato che nel perimetro della "ZTL Centrale" potranno transitare e fermarsi, senza necessità di contrassegno e senza corrispondere il pagamento della sosta, per effettuare le operazioni di carico e scarico cose o persone, le seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli per trasporto collettivo di persone,
b) veicoli di massa a pieno carico sino 5 t per attività di cantieri;

4) è confermato che nel perimetro della "ZTL Centrale", fatta eccezione per le Aree Pedonali Urbane e per le aree di carico e scarico cose, regolate da apposite ordinanze, potranno transitare e fermarsi, oltre che dalle ore 9.00 alle ore 16.00, anche dalle ore 19.00 alle ore 7.00, senza necessità di contrassegno e senza corrispondere il pagamento della sosta, le seguenti categorie di veicoli:

a) autocisterne di massa a pieno carico sino a 8 t destinate al rifornimento di combustibile o carburante agli stabili e agli impianti di distribuzione;
b) veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico sino a 5 t addetti all'approvvigionamento delle attività commerciali;

5) i veicoli di cui ai punti 3) lettera b) e 4) se di peso a pieno carico superiore ai limiti sopra stabiliti necessitano di particolare autorizzazione, che sarà rilasciata di volta in volta dall'Ufficio Permessi del Settore Esercizio, via Garibaldi, 23 bis;

6) nella "ZTL Centrale", durante l'orario di limitazione della circolazione, ai sensi dell'art. 158, secondo comma , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la sosta è vietata per i veicoli non autorizzati ed inoltre, ai sensi dell'art. 159, primo comma del medesimo decreto legislativo, l'inosservanza di tale divieto comporta la rimozione coatta dei veicoli lasciata in sosta e sprovvisti di autorizzazione;

7) nel perimetro della "ZTL Centrale" sono confermate tutte le ordinanze che istituiscono le Aree Pedonali Urbane e le Aree di carico e scarico cose;

8) la revoca dei provvedimenti finora assunti per la disciplina della circolazione statica e dinamica, in contrasto con la presente ordinanza;

9) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

10) la revoca dell'ordinanza n. 1556 prot. 281 del 25.05.2000;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)