ORDINANZA N. 1591

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.287

LOCALITĄ corso Vinzaglio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 29.05.2000

GI/VARIE00/vinzaglio

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la richiesta del Comando Militare Regionale Piemonte;

Considerato che, per consentire l'attività operativa strettamente connessa ai compiti d'istituto del Comando Militare, si determinano situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare durante la fermata sulle aree carreggiabili adiacenti il marciapiede antistante il Palazzo "Pralormo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vinzaglio, tratto: via Grandis - via Ruffini

1)l'istituzione del divieto di fermata, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Comando Militare Regionale del Piemonte, muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST del corso, con disposizione "in fila";

2)la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 1461 prot. 1345 del 29.8.96 punto 9) sub a), limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)