ORDINANZA N. 1450

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.269

LOCALITĄ Piazzale antistante la Basilica di Superga

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 18.05.2000

AS/lb/VARIE00/superga

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel piazzale antistante la Basilica di Superga

delimitato dal vialetto pedonale alberato perimetrale,

l'istituzione:

  1. del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per gli autobus, cui è consentita la sosta con disposizione "in fila", sui lati OVEST e SUD del piazzale, rispettivamente per un tratto di m 45.00 e m 28.00 partendo dalla testata NORD della banchina OVEST e proseguendo verso SUD/EST;
  2. del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per gli autobus cui è consentita la sosta con disposizione "a pettine" per n. 4 posti della lunghezza di m 12.00 circa, immediatamente a SUD del monumento;
  3. del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per gli autobus cui è consentita la sosta con disposizione "a spina" per n. 3 posti della lunghezza di m 12.00 circa, immediatamente a NORD del monumento;
  4. del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita nello spazio di due autobus "in fila", esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare la salita e la discesa dei passeggeri, lungo il tratto NORD/EST del perimetro dell'area stessa sul proseguimento del vialetto pedonale;
  5. del divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli spazi demarcati e/o attrezzati con impianto di parcheggio "a pettine" disposto su quattro file con due corsie di manovra;
  6. del senso unico di circolazione veicolare antioraria intorno al monumento;

7)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)