Revocata con ord. n. 2047/03

ORDINANZA N. 1446

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.265

LOCALITĄ via Lamarmora, via Carlo Alberto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18.05.2000

GI/VARIE00/lamormora

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 419 prot. 70 T del 9.03.98, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.30, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo Forestale dello Stato, sul lato OVEST di via Carlo Alberto, immediatamente a SUD del n.c. 40, per n. 2 posti auto, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lamarmora

1)l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 7.00 alle ore 19.30, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo Forestale dello Stato, o al servizio del Corpo stesso, purchè muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, utilizzati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sul lato OVEST della via, a m 20.00 circa a NORD del n.c. 6, procedendo verso NORD per n. 4 posti auto, con disposizione "a spina";

  1. la revoca dell'ordinanza n. 419 prot. 70 T del 9.03.98, meglio specificata in premessa;

3)la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta di cui all'art. 159 comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)