ORDINANZA N. 1375

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 255

LOCALITĄ corso Matteotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 11.05.2000

GI/VARIE00/matteotti

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1745 prot. n. 375 del 12.08.98, con la quale è stata istituita, tra l'altro una pista ciclabile bidirezionale lungo il lato NORD della carreggiata NORD, nel tratto: via Confienza - corso G. Ferraris;

Accertata l'esigenza di delimitare fisicamente la suddetta corsia, per garantire la sicurezza dei fruitori della pista, con delimitatori in gomma;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alle caratteristiche dei delimitatori di corsia stradale (art. 18 del D.P.R. 16.12.92 N. 495);

Visto il decreto prot. n. 5797 del 9.11.98 dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la Sicurezza Stradale, con il quale è stato approvato il prototipo di "delimitatore di corsia" h 5 cm presentato dalla ditta 3M S.p.A., con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dall'art. 111 del D.P.R. 610/96;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Matteotti

tratto: via Confienza - corso G. Ferraris

-la posa in opera di un "delimitatore di corsia" di h 5 cm, lungo la pista ciclabile di cui all'ordinanza n. 1745 prot. 375 del 12.08.98 citata in premessa, detto dispositivo dovrà avere i requisiti previsti dal decreto prot. n. 5797 del 9.11.98 dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza Stradale del Ministero dei lavori Pubblici;

-la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse allaposa del delimitatore di corsia di cui sopra, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)