ORDINANZA N. 1315

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 236

LOCALITĄ via Pagliani

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 8.05.2000

GI/VARIE00/pagliani

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Pagliani

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, da SUD verso NORD nel tratto: via Chisola - corso Bramante;
  2. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST a partire da m 29.00 circa dal f.f. SUD di via Gavello e procedendo verso SUD per un tratto di m 27.00 circa,
  3. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST a partire dal protendimento ideale del f.f. NORD di via Gavello per un tratto di m 37.00 circa, procedendo verso SUD;
  4. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, rispetto ai veicoli che provengono dal parcheggio ATM;

B) in via Gavello

l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST;

C) in corso Bramante,

1)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST, nella carreggiata a raso SUD, nel tratto: via Pagliani - carreggiata laterale OVEST di piazza Carduccifatta eccezione per i veicoli ATM;

2)l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale SUD del corso rispetto ai veicoli che provengono da via Pagliani;

D) in via Chisola

E) in piazza Carducci

l''istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata perimetrale OVEST della piazza, rispetto ai veicoli che provengono da via Gavello;

F)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)