ORDINANZA N. 1285

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 234

LOCALITĄ via Milano, via San Francesco d'Assisi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4.05.2000

GI/VARIE00/assisi

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Milano

1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2)la revoca delle aree di carico e scarico, istituite con l'ordinanza n.744 prot. 149 del 21.03.2000 lettera B) punto 2, sub c) sul lato EST immediatamente a NORD e immediatamente a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 10;

B) in via San Francesco d'Assisi

1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto: via Garibaldi - via Pietro Micca;

2)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, con disposizione "in fila:

a) sul lato EST a m 8.00 circa a NORD di via Monte di Pietà, per un tratto di m 8.00 circa;

b) sul lato OVEST a m 6.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Barbaroux, per un tratto di m 8.00 circa;

  1. la revoca delle aree di carico e scarico istituite con ordinanza n. 744 prot.149 del 21.03.2000 lettera C) punto 2) sub c) sul lato EST immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 3 e sub d) immediatamente a SUD e immediatamente a NORD del n.c. 11;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)