ORDINANZA N. 1283

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 232LOCALITĄ via Po

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4.50.2000GI/VARIE99/po

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 , 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista l'ordinanza n. 1634 prot. 1531 del 25.10.94 e successiva ordinanza integrativa n. 970 prot. 179 del 15.04.99, che istituivano il divieto di sosta permanente , con sosta "a spina" consentita esclusivamente al veicolo del Corpo Consolare di Burkina Faso, sul lato OVEST di corso De Gasperi, per un posto auto in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto dal n.c. 46;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

in via Po

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo Consolare di Burkina Faso muniti di apposito contrassegno di riconoscimento e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata sul lato NORD della via, immediatamente ad EST del n.c. 11, per un posto auto con disposizione "in fila";
  2. la revoca della sosta a pagamento, istituita con l'ordinanza n. 1455 prot. 1362 del 30.09.94 nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 1634 prot. 1531 del 25.10.94 e successiva ordinanza integrativa, meglio specificate in premessa;
  4. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 3) suddetto con le modalità stabilite dall'ordinanza n.1123, prot. 1050 del 1 agosto 1994;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)