ORDINANZA N. 1282

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 231

LOCALITĄ via Biglieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 4.05.2000

GI/VARIE00/biglieri

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Biglieri

1)l'istituzione del divieto di fermata, con sosta consentita sulla banchina negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a spina":

-sul lato NORD della via, tratto: via Nizza - piazza Giacomini;

-nel tratto: via Ellero - lato OVEST carreggiata OVEST di piazza Giacomini;

2)l'istituzione del divieto di fermata, sul lato SUD nel tratto: via Ellero - via Spotorno , eccetto per i veicoli ATM, che effettuano servizio di trasporto pubblico;

  1. il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel tratto prospiciente il sagrato della Chiesa Patrocinio di San Giuseppe, con sosta consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi;
  2. la posa in opera di n. 4 transenne tipo "Città di Torino" delimitanti ad OVEST ed EST il tratto di cui al punto 3) suddetto;

  1. la revoca del divieto di sosta permanente, lungo il lato NORD di via Giulio Biglieri nel tratto tra piazza Giacomini e via Nizza, istituito con ordinanza n. 125 del 3 febbraio 1966;

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)