Ordinanza n° 1259
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e
Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il
blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 7
maggio 2000
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice
della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il
quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di
limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte
o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Vista la campagna del Ministero
dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del 2000: lascia la
tua auto - respira la città", iniziativa alla quale la
Città di Torino ha dato la sua adesione.
Visto il Decreto 25 gennaio 2000
del Ministro dell'ambiente.
Visto lart. 38 della legge 8
giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b).
ORDINA
che a partire dalle ore 11 alle
ore 19 del giorno domenica 7 maggio 2000 è vietata la
circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione
interna a qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le
seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Principe Eugenio,
Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso
Moncalieri, ponte Umberto I. È consentito il transito sulle
strade che delimitano la zona vietata e la deviazione in piazza
della Repubblica dovuta ai lavori del sottopasso di corso Regina
Margherita.
Le eccezioni al divieto sono le
seguenti:
- taxi, autobus in servizio di
linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con
conducente;
- veicoli delle Forze Armate e
degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco,
dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della
Protezione Civile in servizio;
- veicoli delle aziende e degli
enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali
sia dimostrata la funzione e la destinazione ad
interventi tecnico-operativi indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a terapie od esami
indispensabili ed indifferibili in grado di esibire
relativa certificazione medica o prenotazione; veicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
- veicoli di medici (compresi i
medici veterinari), in visita domiciliare urgente, muniti
del contrassegno dellOrdine dei medici, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano;
- veicoli al servizio di
testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di
ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa
periodica;
- veicoli utilizzati da società,
lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare,
anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori,
caldaie, sistemi informatici, ecc.) previa documentazione
adeguata;
- veicoli utilizzati da
sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione
per le funzioni del proprio ministero e veicoli
utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a
battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, fornite di
adeguata documentazione, con esclusione dei veicoli
diesel non conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
- veicoli o mezzi dopera
per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi
- Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della
Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
- veicolo di imprese che
eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli per il trasporto di
pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di
riposo per anziani o singole comunità;
- incaricati dei servizi di
pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli di incaricati alla
consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri
in possesso di apposita attestazione rilasciata dal
titolare o legale rappresentante limitatamente all'orario
11-13 e 18-19 e con esclusione dei veicoli diesel non
conformi alla direttiva 94/12/CEE;
- veicoli adibiti al trasporto
di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad
occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso
di regolare licenza ambulante e occupazione suolo
pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
- veicoli utilizzati da
edicolanti di turno con certificazione scritta
limitatamente all'orario 13-15;
- veicoli di residenti in altre
regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta
della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini dell'area
soggetta blocco, con esclusione dei veicoli diesel non
conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero relativa ai punti c) d) e) f) g) h) i) j) k) m) n) o)
p).
AVVERTE
che in caso di inosservanza di
quanto con la presente prescritto, verrà comminata al
trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 da
pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs.
285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del
divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dellart. 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa
immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 28 aprile 2000
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani