Ordinanza n° 1259

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 7 maggio 2000

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del 2000: lascia la tua auto - respira la città", iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua adesione.

Visto il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente.

Visto l’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b).

ORDINA

che a partire dalle ore 11 alle ore 19 del giorno domenica 7 maggio 2000 è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Principe Eugenio, Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I. È consentito il transito sulle strade che delimitano la zona vietata e la deviazione in piazza della Repubblica dovuta ai lavori del sottopasso di corso Regina Margherita.

Le eccezioni al divieto sono le seguenti:

  1. taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  2. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
  3. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
  4. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione; veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
  5. veicoli di medici (compresi i medici veterinari), in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dell’Ordine dei medici, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano;
  6. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
  7. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.) previa documentazione adeguata;
  8. veicoli utilizzati da sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, fornite di adeguata documentazione, con esclusione dei veicoli diesel non conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
  9. veicoli o mezzi d’opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
  10. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
  11. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
  12. incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
  13. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante limitatamente all'orario 11-13 e 18-19 e con esclusione dei veicoli diesel non conformi alla direttiva 94/12/CEE;
  14. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
  15. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione scritta limitatamente all'orario 13-15;
  16. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini dell'area soggetta blocco, con esclusione dei veicoli diesel non conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero relativa ai punti c) d) e) f) g) h) i) j) k) m) n) o) p).

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 28 aprile 2000

Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani