ORDINANZA N. 1250
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 222 |
LOCALITĄ Area Vanchiglia |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 2/05/2000 |
LB/VARIE00/cs-vanchiglia |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Considerato che sono stati individuati i nuovi spazi da adibire alle operazioni di carico e scarico su tutta l'"Area Vanchiglia";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose:
sulla carreggiata laterale SUD, lato SUD, per un posto auto con disposizione "in fila":
a) ad EST del n.c. 97,
b) ad OVEST del n.c. 77;
sul lato EST, a NORD del n.c. 2, per un posto auto, con disposizione "in fila";
sul lato OVEST, immediatamente a NORD del n.c. 25, per due posti auto con disposizione "in fila";
D) in largo Montebello
sul lato esterno della carreggiata anulare, a NORD dell'intersezione con via Montebello, per tre posti auto con disposizione "a pettine";
E) in via Tarino
sul lato EST, a NORD del n.c. 4, per due posti auto con disposizione "in fila";
F) in via Guastalla
sul lato EST, a NORD dell'intersezione con corso S. Maurizio, per un posto auto con disposizione "in fila";
G) in via Buniva
sul lato OVEST, immediatamente a SUD del n.c. 15, per un posto auto con disposizione "in fila";
H) in via Giulia di Barolo
a) sul lato OVEST, immediatamente a SUD del n.c. 11, per due posti auto con disposizione "in fila";
b) sul lato EST, a SUD del n.c. 20, per due posti auto con disposizione "in fila";
I) in piazza Santa Giulia
sulla carreggiata perimetrale EST, lato EST, in corrispondenza del n.c. 4, per un posto auto con disposizione "in fila"
L) in via Santa Giulia
sul lato SUD, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 34, per due posti auto con disposizione "in fila";
M) in via Cavezzale
sul lato SUD, in corrispondenza del n.c. 6, per un posto auto con disposizione "in fila";
N) in via Cesare Balbo
sul lato SUD, a m 12.00 circa ad OVEST del n.c. 28, per un posto auto, con disposizione "in fila";
O) in via degli Artisti
sul lato NORD, con disposizione "in fila":
P) in corso San Maurizio
sulla carreggiata laterale NORD, lato NORD, per un posto auto, con disposizione "in fila":
con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
2) la revoca di parte delle ordinanze n. 841 prot. n. 180 del 24.4.98, n. 842 prot. 181 del 24.4.98 e n. 1629 prot. n. 288 del 11.6.99, con le quali sono state istituite aree di carico e scarico per un tratto di m 5.00, con disposizione "in fila", rispettivamente:
a) in via Denina, lato EST, partendo da m 5 a NORD della carreggiata laterale NORD di c.so S. Maurizio e procedendo verso NORD,
b) in corso San Maurizio, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD immedia-tamente ad OVEST del n.c. 17,
c) in largo Montebello, sul lato perimetrale esterno, immediatamente ad OVEST del n.c. 33;
d) in via Santa Giulia, sul lato NORD, a partire da m 5.00 circa ad EST del n.c. 33,
e)in via Guastalla, sul lato NORD, a partire da m 7.00 circa ad EST del n.c. 3,
f)in via Giulia di Barolo, sul lato NORD:
- a partire da m 15 circa ad EST del n.c. 11;
- a partire da m 5 circa ad EST del n.c. 21;
e la contestuale istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 del 11.06.99, e successive modificazioni ed integrazioni;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del provvedimento di cui sopra, comporterà la rimozione coatta del veicolo;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)