ORDINANZA N. 1188
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 210 |
LOCALITĄ via Pisacane |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
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del 21.04.2000 |
GI/VARIE00/pisacane |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la segnalazione della segnalazione della Circoscrizione X - Mirafiori SUD;
Vista l'ordinanza n. 1855 prot. 65 del 26.06.97, con la quale venivano istituiti il divieto di circolazione veicolare all'imbocco e allo sbocco di via Pisacane da e sulla via Artom, la posa di dispositivi stradali atti ad impedire materialmente l'accesso dalla via Artom fatta eccezione per i veicoli al servizio delle scuole ubicate sulla via stessa ed il divieto di fermata dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, su ambo i lati della via, per un tratto di m 110 circa a partire da via Artom;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
-a seguito dell'abbattimento dei prefabbricati in via Pisacane, nel tratto. via Artom- via Millelire, la revoca dei provvedimenti istituiti con ordinanza n.1855 prot. 65 del 26.06.97, meglio specificati in premessa;
-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)