ORDINANZA N. 1188

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 210

LOCALITĄ via Pisacane

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 21.04.2000

GI/VARIE00/pisacane

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la segnalazione della segnalazione della Circoscrizione X - Mirafiori SUD;

Vista l'ordinanza n. 1855 prot. 65 del 26.06.97, con la quale venivano istituiti il divieto di circolazione veicolare all'imbocco e allo sbocco di via Pisacane da e sulla via Artom, la posa di dispositivi stradali atti ad impedire materialmente l'accesso dalla via Artom fatta eccezione per i veicoli al servizio delle scuole ubicate sulla via stessa ed il divieto di fermata dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, su ambo i lati della via, per un tratto di m 110 circa a partire da via Artom;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

-a seguito dell'abbattimento dei prefabbricati in via Pisacane, nel tratto. via Artom- via Millelire, la revoca dei provvedimenti istituiti con ordinanza n.1855 prot. 65 del 26.06.97, meglio specificati in premessa;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)