ORDINANZA N. 1119
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 197 |
LOCALITA' C.so San
Maurizio |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 19.04.2000 |
LB/VARIE00/maurizio |
Vista
la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista
la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista
la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 1629 prot. n. 288 del 11.06.99 che al
punto P) istituiva, tra l'altro, in corso S. Maurizio, un'area per le
operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 5, con disposizione in
fila, sul lato est della carreggiata laterale est, a m 15 circa a sud del n.c.
57;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
in Corso San
Maurizio
a) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST
della carreggiata laterale EST, a partire da m 15.00 circa a SUD del n.c. 57, per
un tratto di m 10.00 circa verso SUD, con disposizione "in fila";
b) la revoca dell'area di carico
e scarico istituita con ordinanza n. 1629 prot. n. 288 del 11.06.99, meglio
specificata in premessa;
c) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del
provvedimento di cui sopra, comporterà la rimozione coatta del veicolo;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL
DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch.
Alessandro FARAGGIANA)