ORDINANZA N. 1114

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 192

LOCALITĄ via Onorato Vigliani

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 18.04.2000

GI/VARIE00/bengasi

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Viabilità Centralizzata;

Vista l'ordinanza n. 484 prot. 131 del 16.10.84, con la quale veniva istituito tra l'altro il divieto di sosta permanente lungo i lati della banchina rialzata centrale tra via T. Villa e via Nizza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Onorato Vigliani

1)l'istituzione del divieto di fermata, sul lato SUD della carreggiata NORD nel tratto via Villa -via Nizza escluse;

2) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata NORD della via, rispetto ai veicoli che provengono dalla carreggiata laterale OVEST di via Nizza;

3) la revoca del divieto di sosta permanente, istituito con ordinanza n. 484 prot. 131 del 16.10.84, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)