ORDINANZA N. 923

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 166

LOCALITĄ corso Bolzano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 5.04.2000

GI/VARIE00/bolzano

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la richiesta del Settore Parcheggi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Bolzano

  1. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST del corso, a partire da m 15 circa a SUD del protendimento ideale del f.f. SUD di via Ruffini e procedendo verso SUD, fino al protendimento ideale del f. SUD della banchina spartitraffico di corso Matteotti;
  2. l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti dal sottovia di piazza XVIII Dicembre e che si immettono sul corso;
  3. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP), per i veicoli che percorrono la carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata laterale OVEST del corso, all'intersezione con la carreggiata laterale OVEST dello stesso;

4)l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata laterale OVEST del corso, all'intersezione con la carreggiata laterale OVEST dello stesso;

5)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata NORD del corso, con direzione da EST verso OVEST, nel tratto compreso tra la carreggiata laterale EST e la carreggiata laterale OVEST dello stesso, compresa la carreggiata di collegamento di cui al punto 4);

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale EST del corso, nel tratto compreso tra le vie Grandis e Ruffini comprese;
  2. l'istituzione dell'obbligo di svoltare a sinistra o proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale EST del corso, all'intersezione con la via Ruffini;

8)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)