ORDINANZA N. 839
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 163 |
LOCALITA' strada dei
Ronchi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del 29.03.2000 |
GI/VARIE00/ronchi |
Vista
la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista
la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista
la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la segnalazione del Difensore Civico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
in strada dei
Ronchi
1) l'istituzione del limite
massimo di velocità di 30 km/orari nel tratto: piazza Freguglia - strada
Comunale Creusa;
2)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista:
a)
a
partire dall'intersezione con strada
Fontana, per un tratto di m 30 circa,
procedendo verso OVEST, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da
OVEST verso EST;
b) a partire dall'intersezione con strada del Fioccardo, per un tratto di m 30 circa, procedendo verso OVEST, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL
DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch.
Alessandro FARAGGIANA)