ORDINANZA N. 809

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 56

LOCALITĄ via Confienza

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 24.03.2000

GI/VARIE00/confienza

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 328 del 27 aprile 1989, con la quale veniva istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 8.30 alle 17.30 dei giorni feriali, escluso il sabato, con fermata consentita agli autoveicoli adibiti al trasporto valori su ambo i lati di via Confienza per un tratto di m 15, partendo dal prolungamento del f.f. SUD della carreggiata SUD di via Bertolotti e procedendo verso SUD;

Vista l'ordinanza n. 290 del 3 marzo 1966, con la quale veniva istituita la sosta con disco orario per il tempo massimo di 60' su ambo i lati di via Confienza;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 1 Crocetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Confienza

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123, prot. 1050 del 1° agosto 1994, con disposizione "in fila":

  1. sul lato OVEST della via; a partire dal f.f. SUD di via Bertolotti, per n. 4 posti auto;
  2. sul lato EST della via, a partire dal protendimento ideale del f.f. SUD di via Bertolotti e procedendo verso SUD per n. 3 posti auto;

2)la revoca dell'ordinanza n. 328 del 27 aprile 1989, meglio specificata in premessa;

3)la revoca della sosta con disco orario a 60', nel tratto di cui al punto 1) summenzionato;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)