ORDINANZA N. 744

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 149

LOCALITĄ via Milano, via San Francesco

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 21.03.2000

GI/VARIE00/milano

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Viste l'ordinanza n. 1220 prot. 1147 del 16.08.94, l'ordinanza n. 1194 prot.1121 del 16.08.94 e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali veniva istituito il divieto di circolazione veicolare in via San Francesco d'Assisi e via Milano dalle ore 7.00 alle ore 21.00, fatta eccezione per i veicoli ATM di trasporto pubblico e per i seguenti veicoli:

-c)veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;

-d)veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane e veicoli dei concessionari del servizio postale;

-n) veicoli dei clienti di Hotels con sede nelle vie medesime, muniti di idonea documentazione di prenotazione alberghiera , per raggiungere spazi interni privati o per utilizzare eventuali spazi riservati alle operazioni di carico e scarico cose;

e veniva confermato il consenso al transito dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 agli autocarri ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, entrambi aventi origine o destinazione nella via stessa, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico nonché l'orario di carico e scarico così rideterminato: dalle ore 10.30 alle ore 12.00, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00;

Considerato che i lavori di riqualificazione di via Milano e via San Francesco d'Assisi sono stati ultimati e che nelle vie in questione occorre ripristinare i provvedimenti viabili a cui sono stati apportate modificazioni e integrazioni, in funzione di un diverso assetto viabile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. in via Milano

via San Francesco d'Assisi, nel tratto: Garibaldi - via Bertola

  1. la conferma della riserva in tutta la carreggiata di via Milano e di via San Francesco d'Assisi, ai veicoli di trasporto pubblico, istituita con l'ordinanza n. 1194 prot. 1121 del 16.08.94, ordinanza n. 1220 prot. 1147 del 16.08.94 e successive modificazioni ed integrazioni, meglio specificate in premessa;

B) in via Milano

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD;
  2. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, con la fermata consentita esclusivamente dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali, per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila":

- sul lato OVEST

a) a m 23.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Santa Chiara, procedendo verso NORD;

b) a m 23.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Santa Chiara, procedendo verso SUD;

c) immediatamente a SUD del n.c. 7;

  1. a) a m 23.00 circa a SUD del f.f. SUD di via della Basilica, procedendo verso SUD;

b) immediatamente a SUD del n.c. 16, procedendo verso SUD;

c) immediatamente a NORD e immediatamente a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 10;

C) in via San Francesco d'Assisi

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila":

  1. immediatamente a SUD del f.f. SUD di via Garibaldi;
  2. a partire da m 5.00 circa a NORD dal f.passo carrabile NORD contrassegnato dal n.c. 3, procedendo verso NORD;
  3. immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 3;
  4. immediatamente a SUD e immediatamente a NORD del n.c.11;
  5. a m 14.00 circa dal f.f. NORD di via Bertola , procedendo verso NORD;

D) la revoca delle aree di carico e scarico istituite

- in via Milano:

con l'ordinanza n. 1194 prot. 1121 del 16.08.94:

  1. sul lato OVEST della via, per un tratto di m 5.00 circa a NORD del n.c. 2 di via Santa Chiara;
  2. sul lato OVEST della via, per n tratto di m 10.00 circa, partendo dal lato SUD di via Santa Chiara in direzione SUD;
  3. sul lato OVEST della via, per un tratto di m 10.00 circa, fronte n.c. 7;
  4. sul lato EST della via, per un tratto di m 10.00 circa a SUD e per un tratto di m 10.00 circa a NORD del n.c. 16;
  5. sul lato EST della via, per un tratto di m 10.00 circa a cavallo del n.c. 10;

con l'ordinanza n. 1725 prot. 1619 del 9.11.94, sul lato EST della via, per un posto tra via Basilica ed il n.c. 18 della via stessa;

con l'ordinanza n. 1958 prot. 343 del 16.07.99, sul lato EST per un tratto di m 10 circa, partendo dal n.c. 23/d e procedendo in direzione SUD, con disposizione "in fila"

con l'ordinanza n. 1220 prot. 1147 del 16.08.94, sul lato OVEST , per un tratto di m 10 circa a cavallo del n.c. 14;

sul lato EST della via, per un tratto di m 10 circa a SUD e m 10 circa a NORD del n.c. 11;

sul lato EST della via per un tratto di m 5 a SUD del n.c. 17;

sul lato EST della via per un tratto di m 10.00 a circa cavallo del n.c. 3;

E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)