ORDINANZA N. 722

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 145

LOCALITĄ piazza XVIII Dicembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.03.2000

GI/VARIE00/dicembre

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1045 n. 954 del 12.06.96, con la quale al punto 3) veniva istituito il divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della carreggiata OVEST di corso San Martino da piazza XVIII Dicembre al n.c. 10, fatta eccezione per i veicoli SADEM che effettuano servizio di trasporto pubblico;

Considerato che occorre trasferire la fermata SADEM di cui sopra, dalla posizione attuale a piazza XVIII Dicembre, fronte Torino Porta Susa;

Visto l'autorizzazione della Provincia di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in piazza Diciotto Dicembre

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli SADEM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della banchina spartitraffico esistente immediatamente a SUD dell'ingresso principale della Stazione F.S. Porta Susa, per un tratto di m 15.00 circa, con disposizione "in fila", cioè in corrispondenza del capolinea ATM;

B) in corso San Martino

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli ATM, sul lato OVEST della carreggiata OVEST del corso, a partire da m 5.00 dal f.f. NORD di piazza XVIII Dicembre e procedendo verso NORD, per un tratto di m 25.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 1045 prot. 954 del 12.06.96, meglio specificato in premessa;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)