Ordinanza n°
693 |
Ordinanza
n° 693 in formato word |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel
giorno di domenica 19 marzo
IL SINDACO
- Vista la direttiva europea
94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei
composti organici volatili;
- Vista la direttiva europea
96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;
- Visti i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli
standard di qualità dell'aria e del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori
limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in
ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento,
analisi e valutazione;
- Visto il Decreto del Ministro
dellAmbiente 21 aprile 1999 n. 163
"Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma
1, che da facoltà ai sindaci delle città interessate da
fenomeni di inquinamento acuto di disporre le misure
programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o
divieto della circolazione ai fini della prevenzione
dell'inquinamento atmosferico.
- Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 29.07.1999 con la quale è stata
approvata la valutazione preliminare della qualità
dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato
decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevede di
predisporre provvedimenti di limitazione del traffico,
sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza verso
il basso delle emissioni inquinanti.
- Considerata la pericolosità
per l'ambiente e per la salute della popolazione
determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze
inquinanti nell'aria delle città.
- Considerato che le sorgenti
mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti
organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi
di azoto e di monossido di carbonio e che tali sorgenti
hanno una rilevante responsabilità nella generazione
dell'inquinamento atmosferico urbano.
- Preso atto che la situazione
dellinquinamento atmosferico in Città, misurata
dal sistema di rilevamento della qualità dellaria
gestito dal Dipartimento di Torino dellARPA, non
presenta significativi miglioramenti rispetto al passato,
soprattutto preoccupano i dati delle polveri fini (PM10)
che nel mese di marzo 2000 hanno superato nella
maggioranza dei giorni il valore di 50 mcg/mc.
- Visto l'articolo 7 del Codice
della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285,
con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del
sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle
strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti.
- Vista la campagna del
Ministero dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del
2000: lascia la tua auto - respira la città",
iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua
adesione.
- Visto il Decreto 25 gennaio
2000 del Ministro dell'ambiente.
- Visto lart. 38 della
legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b).
ORDINA
che a partire dalle ore 14 alle
ore 19 del giorno domenica 19 marzo 2000 è vietata la
circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione
interna a qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le
seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Principe
Eugenio, Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso
Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I. È consentito il
transito sulle strade che delimitano la zona vietata e la
deviazione in piazza della Repubblica dovuta ai lavori del
sottopasso di corso Regina Margherita.
Le eccezioni al divieto sono le seguenti:
- taxi, autobus in servizio di
linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con
conducente, veicoli delle Forze Armate e degli Organi di
Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di
Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile
in servizio;
- veicoli delle aziende e degli
enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali
sia dimostrata la funzione e la destinazione ad
interventi tecnico-operativi indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a terapie od esami
indispensabili ed indifferibili in grado di esibire
relativa certificazione medica o prenotazione; veicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
- veicoli di medici (compresi i
medici veterinari), in visita domiciliare urgente, muniti
del contrassegno dellOrdine dei medici, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano;
- veicoli al servizio di
testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di
ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa
periodica;
- veicoli utilizzati da
società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono
assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di
emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.)
previa documentazione adeguata;
- veicoli utilizzati da
sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione
per le funzioni del proprio ministero e veicoli
utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a
battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, fornite di
adeguata documentazione limitatamente alle auto
catalizzate conformi alla direttiva 91/441/CEE e
successive o i veicoli diesel ecologici conformi alla
direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati a
GPL o metano;
- veicoli o mezzi dopera
per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi
- Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della
Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
- veicolo di imprese che
eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli per il trasporto di
pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di
riposo per anziani o singole comunità;
- carri carnascialeschi;
- incaricati dei servizi di
pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli di incaricati alla
consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri
in possesso di apposita attestazione rilasciata dal
titolare o legale rappresentante limitatamente all'orario
18-19 e con esclusione dei veicoli diesel non conformi
alla direttiva 94/12/CEE;
- veicoli adibiti al trasporto
di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad
occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso
di regolare licenza ambulante e occupazione suolo
pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
- veicoli utilizzati da
edicolanti di turno con certificazione scritta
limitatamente all'orario 14-15;
- veicoli di residenti in altre
regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta
della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
dell'area soggetta a blocco, esclusivamente per le auto
catalizzate conformi alla direttiva 91/441/CEE e
successive o i veicoli diesel ecologici conformi alla
direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati a
GPL o metano;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero relativa ai punti b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) p)
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con
la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la
sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60
giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da
Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di
circolazione.
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa
immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 16 marzo 2000
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Abo
Pretorio alle ore 14,40 del 16 marzo 2000