ORDINANZA N. 635

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 133

LOCALITĄ via Farinelli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 13.03.2000

GI/VARIE00/farinelli

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Farinelli

  1. l'istituzione della sosta:

- sul lato SUD

  1. a partire da m 18.00 circa ad EST del f.m. di via Morandi per un tratto di m 37.00 circa con disposizione "a pettine";
  2. a m 3.00 circa dal protendimento ideale fronte f. passo carrabile EST n.c.. 40/1, per un tratto di m 30.00 circa procedendo verso EST, con disposizione "a spina";

- sul lato NORD, con disposizione "a pettine";

a) a partire dal f. passo carrabile OVEST n.c. 40/1, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 20 circa;

  1. a m 8.00 circa dal f.m. EST della via procedendo verso OVEST, per un tratto di m 28.00

circa;

c) un settore centrale situato sul protendimento ideale del f.m. NORD della via, a m 5.00 circa ad OVEST del f.m. EST per un tratto di m 25 circa procedendo verso OVEST e relativa corsia unidirezione con senso rotatorio antiorario;

2)l'istituzione del divieto di fermata, sul lato NORD della via immediatamente ad EST del n.c. 40/1 procedendo ad EST per un tratto di m 30.00 circa;

3)l'istituzione della sosta "a pettine", per un posto auto a m 5.00 dal f.m. termine via;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)