ORDINANZA N. 545

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 118

LOCALITĄ Strada Comunale di Superga

Strada Com.le alla Basilica di Superga

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 2.03.2000

LB/VARIE00/basilica

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 430/396 prot. n. 2629/157 del 2.7.86 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente su tutta la carreggiata della Strada Comunale di Superga, partendo dal n.c. 314 e procedendo fino all'incrocio con la carreggiata della strada Comunale alla Basilica di Superga e sulla strada Comunale alla Basilica di Superga, dall'incrocio con la Strada Comunale di Superga sino all'altezza del n.c. 4, compreso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata, su tutta la carreggiata:

A) in Strada Comunale di Superga

dall'intersezione con la strada Comunale alla Basilica di Superga e procedendo verso SUD per un tratto di m 122.00, circa;

B) in Strada Comunale alla Basilica di Superga

dall'intersezione con la strada Comunale di Superga e fino al piazzale antistante la Basilica di Superga, escluso;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 430/396 prot. 2629/157 del 2.7.86, citata in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)