ORDINANZA N. 407

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 91

LOCALITĄ Via Cardinal Massaia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 22.02.2000

LB/VARIE00/mass

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Cardinal Massaia

  1. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il passaggio privato di via Stradella interno 216, escluso, fino a m 10.00 circa a SUD del n.c. 92;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

  1. sulla semicarreggiata OVEST, immediatamente a NORD dell'interno 216 di via Stradella;
  2. sulla semicarreggiata EST a m 15.00 circa a SUD del n.c. 92;

  1. la posa in opera di tre dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, posti:

  1. immediatamente a SUD dell'intersezione con via Barberis;
  2. a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di viale Madonna di Campagna;
  3. a m 15.00 circa a SUD del f. banchina SUD di viale Madonna di Campagna;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST della via, con disposizione "in fila", immediatamente ad SUD del n.c.113, per un tratto di m 7.00 circa verso SUD;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli per la salita e la discesa dei bambini che si recano al vicino plesso scolastico, sul lato OVEST della via, fronte n.c. 106, per un tratto di m. 10.00 circa, con disposizione "in fila;
  3. la revoca dei provvedimenti in contrasto;

7)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori di velocità e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)