ORDINANZA N. 388

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 83

LOCALITĄ area Gran Madre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 17.02.2000

GI/VARIE00/madre

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Gioanetti

B) in via Biamonti, nel tratto: via Lanfranchi - termine via

l'istituzione del senso unico alternato a vista , con precedenza per i veicoli che percorrono la via, da NORD verso SUD;

C) in via Acqui

-l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da SUD verso NORD;

D) in via Lanfranchi

tratto: via Biamonti - termine via

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST;
  2. l'istituzione del divieto di fermata, in corrispondenza del termine via e per un tratto di m 3.00 circa partendo dal termine via verso OVEST;

E) in via Romani, tratto: via Martiri della Libertà - via Asti

F) via Cardinale Maurizio, tratto: corso Casale - corso Quintino Sella

G) in via Martiri della Libertà

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del n.c. 5, per un tratto di m 5.00, con disposizione "in fila" e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'area riservata esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico, sul lato OVEST immediatamente a SUD del n.c. 3 e la contestuale istituzione della sosta a pagamento;

H) in via Villa della Regina, tratto: corso Casale - via Palladio

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/orari;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata NORD:

  1. in corrispondenza del n.c. 19;
  2. a m 10 circa ad EST dell'intersezione con via Acqui;

c) sulla carreggiata, immediatamente ad OVEST del n.c. 7 bis;

I) in corso Casale

-l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST per un tratto di m 5.00 circa a NORD del n.c. 20, con disposizione "in fila";

L) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)