ORDINANZA N. 320

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

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Prot. n. 74LOCALITĀVia Cesalpino

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 9.02.2000SB/VARIE99/cesalp4

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 2509 prot. n. 462 del 27.09.1999 con la quale, nel tratto:via Gubbio - Via Cantoira, è stato istituito: 1) il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3.5; 2) il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m 2.80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cesalpino

tratto: via Gubbio - via Cantoira

-l'integrazione del punto 1) dell'ordinanza n. 2509 prot. n. 462 del 27.09.1999, meglio specificata in premessa, con l'aggiunta delle parole " eccetto veicoli AMIAT in servizio";

-la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)