ORDINANZA N. 254
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
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Prot. n. 52LOCALITÀArea San Paolo
CIRCOSCRIZIONE N. 3
del 3.02.2000SB/VARIE99/sanpao
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in Via Vandalino
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto: via Fidia (esclusa) - via Premuda (compresa), con direzione da est verso ovest;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h, nel tratto: via De Sanctis - via Premuda
3) l'istituzione del "diritto di precedenza" per i veicoli che percorrono il tratto: via De Sanctis
- via Premuda (escluse);
4) l'istituzione del divieto di fermata sul lato sud, per un tratto di m. 30 circa a partire dal filo marciapiede est di via Rieti e procedendo verso est;
5) la posa in opera di n 3 (tre) dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, posti rispettivamente:
6) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada:
7) la revoca dell'ordinanza n 123 (107) prot. n. 829 del 7.5.1976 che istituiva il divieto di sosta sul lato nord) della via nel tratto: via Fidia - via De Sanctis;
B) in via Premuda
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto: via Vandalino - via Val Lagarina, con direzione da sud verso nord;
C) in via Val Lagarina
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto: via Premuda - via Quarto dei Mille, esclusa,con direzione da ovest verso est;
D) in via Rieti
- l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest, per un tratto di m. 30.00, a partire dal filo marciapiede nord di via Vandalino;
E) in via Adamello
- la revoca dell'ordinanza n 81 prot. n. 647 del 14.4.1976 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare con direzione da est a ovest lungo la via Adamello, nel tratto compreso tra le vie De Sanctis e Vipacco; nonché il tratto compreso tra via Vipacco e via S. Giorgio Canavese;
G) in via Fidia
1) l'istituzione del divieto di fermata:
2) la revoca dell'ordinanza n. 309 (272) prot. n. 2063 del 1.8.1983 che istituiva il divieto di sosta lungo il lato est della via nel tratto: via Vandalino - via Arnaz;
H) in via Arnaz
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare dall'intersezione con via Vandalino all'intersezione con via Fidia, con direzione da nord verso est;
2) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato nord per un tratto di m 100 circa, a partire da m 5 circa ad ovest del filo marciapiede ovest di via Fidia e procedendo verso ovest, con disposizione "a spina";
3) l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che si immettono in via Fidia;
I) in via Eritrea
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto: via Vandalino - via Val Lagarina, con direzione da sud verso nord;
2) l'istituzione del divieto di transitio ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto: via Vandalino - corso Francia, esclusi;
L) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, alla posa dei dossi e dei rallentatori di velocità ad effetto ottico, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)