ORDINANZA N. 236
CITTĀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -
SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO
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Prot. n. 49LOCALITĀVia Breglio - Via Chiesa
della Salute
CIRCOSCRIZIONE N. 5
del 2.02.2000LB/VARIE00/breglio
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 2607 prot. n. 476 del 4.10.1999 che al punto 1) istituiva il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sulla banchina rialzata SUD/OVEST lungo la corsia unidirezionale da NORD/OVEST verso SUD/EST realizzata accosto al marciapiede SUD/OVEST;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nell'area di intersezione: via Breglio - via Chiesa della Salute
-l'istituzione del divieto di transito sulla banchina rialzata SUD/OVEST lungo la corsia unidirezionale da NORD/OVEST verso SUD/EST, fatta eccezione per i veicoli che devono effettuare esclusivamente operazioni di carico e scarico cose, come previsto dall'ordinanza n. 2607 prot. 476 del 4.10.99, meglio specificata in premessa;
-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)