ORDINANZA N. 196

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

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Prot. n. 30LOCALITĀVia Pianezza

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 28.01.2000SB/VARIE99/pianezza3

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 3476 prot. n. 656 del 31.12.99 con la quale, fra l'altro, è stata disposta la posa di un dosso artificiale ad ovest del n.c. 110 nonché la posa di sistemi di rallentamento della velocità sulla carreggiata nord in corrispondenza del n.c. 110;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pianezza

1) ad integrazione del punto 2) dell'ordinanza citata in premessa, la posa in opera di un dosso artificiale di altezza massima di cm. 5 sulla carreggiata nord, immediatamente ad est del n.c. 110;

2) la parziale modifica del punto 3) dell'ordinanza citata in premessa, limitatamente alla lettera a), sostituendo le parole: "in corrispondenza del n.c. 110", con le parole "in corrispondenza del n.c. 108";

3) la pubblicità del suscritto provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa del dosso artificiale e dei sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)