ORDINANZA N. 166

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 27LOCALITĄ via Don Grioli

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 27.01.2000GI/VARIE99/grioli

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale (n.mecc.9006168/16) assunta in via d'urgenza l'11.05.90, con la quale venivano riservati spazi di suolo pubblico agli automezzi degli operatori dei mercati, da considerarsi quindi, di pertinenza delle aree mercatali per tutta la durata dell'orario di attività dei mercati, sottraendo anche questi spazi, come quelli dell'area mercatale vera e propria, alla circolazione stradale sia statica che dinamica,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Don Grioli

  1. l'istituzione della sosta, con disposizione "a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

  1. su ambo i lati della via, nel tratto: corso Cosenza - via Don Grazioli;
  2. sul lato EST, nel tratto: via Don Grazioli - piazza D.L. Bianco;
  3. sul lato OVEST, a m 6.00 circa a NORD del f:m. NORD di piazza Bianco, per n. 3 posti auto;

2)l'istituzione della sosta, sul lato OVEST della via, a partire da m 5.00 a SUD del f. m. SUD di via Don Grazioli, per un tratto di m 65.00 circa procedendo verso SUD, con disposizione "a pettine",

3)l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei prefestivi, nel tratto di cui al punto 2) sudddetto, fatta eccezione per gli operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST della via, per un posto auto con disposizione "a spina":

  1. a m 5.00 a SUD del f.m. SUD di via Grazioli;
  2. a m 7.00 circa a NORD del n.c. 21;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)