ORDINANZA N. 163

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 24LOCALITĄ area compresa tra le vie Envie e Cumiana, area di intersezione di corso Racconigi/corso Peschiera via Envie

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 26.01.2000AS/GI/VARIE99/envie

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 2297, prot. 428, del 21.08.99, con la quale si è disposto, su parte dell'area compresa tra le vie Envie e Cumiana, l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, fatta eccezione per le attrezzature appartenenti agli operatori del vicino mercato rionale di corso Racconigi e la posa di transenne sull'ideale allineamento parallelo al perimetro EST della carreggiata del piazzale a m 20.00 ad OVEST dello stesso per un tratto di m 85.00 circa;

Vista l'ordinanza n. 2604, prot. 473, del 4.10.99, con la quale è stata sospesa l'attuazione della suddetta ordinanza n. 2297/99 in attesa di predisporre adeguata segnaletica su percorsi obbligati, onde consentire gli attraversamenti in sicurezza agli operatori;

Verificate le condizioni per consentire la realizzazione degli attraversamenti mediante opportuna segnaletica stradale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. la revoca dell'ordinanza n. 2604, prot. 473, del 4.10.99, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione di una corsia bidirezionale riservata al transito dei veicoli a braccia degli operatori del mercato rionale di corso Racconigi:

  1. sul proseguimento della banchina centrale del corso Racconigi, nell'area di intersezione con corso Peschiera da utilizzare in presenza degli agenti preposti alla regolazione del traffico, ai sensi dell'art. 43 del codice della strada;
  2. sulla banchina centrale di corso Racconigi da corso Peschiera a via Envie;
  3. sull'attraversamento perpendicolare all'asse stradale della carreggiata OVEST di corso Racconigi, in corrispondenza del lato NORD di via Envie;
  4. lungo il lato NORD di via Envie, dalla carreggiata OVEST di corso Racconigi all'ingresso dell'area riservata alla sosta delle attrezzature del mercato di cui all'ordinanza n. 2297 del 31.08.99;

3)l'istituzione del divieto di transito ai pedoni su detta corsia;

4)l'istituzione del senso unico alternato a vista, sulla parte della carreggiata di via Envie rimasta libera per la circolazione dei veicoli, nel tratto compreso tra corso Racconigi e l'accesso all'area di cui all'ordinanza n. 2297/99 citata in premessa, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)