ORDINANZA N. 113

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

___________________________________________________________________________

Prot. n. 18LOCALITĄ Piazza Crispi

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 20.01.2000SB/VARIE99/crispi

___________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Crispi

  1. l'istituzione della sosta, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, regolamentata per un tempo massimo di un'ora, con obbligo ai conducenti di indicare, con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza), l'ora di arrivo, sulla banchina rialzata est della piazza: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali:
  2. a) con disposizione "a pettine" sul lato est della banchina dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, esclusi i prefestivi;

    b) con disposizione "a pettine" sul lato ovest e "in fila" sull'asse longitudinale della banchina, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;

  3. l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sulla banchina rialzata ovest della piazza, che avranno:

  1. disposizione "a pettine" su due file comprese tra le proiezioni dei passi carrabili contraddistinti con i nn.cc. 53 e 59;
  2. disposizione "in fila" sul lato ovest della banchina stessa, a sud della proiezione del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 53;

3) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati con disposizione a "pettine":

a) sul lato ovest antistante il n.c. 61;

b) sul lato est antistante il n.c. 60;

4) l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato est della carreggiata perimetrale est della piazza;

5) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di appositi contrassegni rilasciati dal Settore Commercio, sul lato ovest della carreggiata perimetrale est;

6) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da sud verso nord, sulle corsie di manovra di entrambe le banchine rialzate della piazza;

7) la revoca dell'ordinanza n. 66 del 25.3.71 che istituiva il divieto di sosta per i veicoli dalle ore 6 alle ore 15 dei giorni feriali e dalle ore 6 alle ore 20 dei prefestivi, lungo il lato nord della carreggiata perimetrale della piazza nel tratto fronteggiante i nn.cc. 58 e 60;

8) la revoca dell'ordinanza n. 311 del 31.3.1966 limitatamente al primo comma che istituiva il divieto di sosta lungo il lato est della carreggiata laterale est della piazza Crispi con sosta consentita nelle ore di mercato per le operazioni di carico e scarico merci;

9) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)