ORDINANZA N. 91

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

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Prot. n. 11LOCALITĀvia Villar e Piazza

Chiesa della Salute

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 18.01.2000SB/VARIE99/villar4

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 3285 prot.n. 614 del 10.12.1999 con la quale è stato istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei prefestivi: A) in via Villar nel tratto: via Vittoria - piazza Chiesa della Salute, escluse, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, degli operatori del mercato e per quelli residenti in via Daun; B) in piazza Chiesa della Salute sulla carreggiata ovest della piazza, nel tratto: via Villar - via Vibò, escluse, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e degli operatori del mercato;

Considerato che il Settore Commercio non ha perfezionato gli atti amministrativi relativi alla destinazione dei siti, quali aree di mercato, di cui all'ordinanza predetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

-la revoca dell'ordinanza n. 3285 prot.n. 614 del 10.12.1999, meglio specificata in premessa;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)