Ordinanza n° 3315 del 15 dicembre 1999

CITTÀ DI TORINO
Settore Tutela Ambiente
ORDINANZA SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "NuovoCodice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tral'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono conOrdinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcunecategorie di veicoli per accertate e motivate esigenze diprevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonioartistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza deiveicoli a motore...", in cui, oltre ad evidenziare l'obbligoa garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche percontenere l'inquinamento atmosferico, si prevede la possibilitàdi avvalersi, per effettuare i controlli ai motori, di officineprivate appositamente autorizzate.

Visto il DPR 16 dicembre 1992 n° 495"Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice dellaStrada" art. 237 e l'Appendice VIII° al Titolo III°, inrelazione all'efficienza dei veicoli ed in particolare il puntof) "emissioni inquinanti", in cui si fa riferimentoalla direttiva CEE 92/55.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambientedel 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107) con il quale sonostati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gliinquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottareprovvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamentoatmosferico e per rientrare nei limiti della norma.

Visto il Decreto del Ministro dei Trasportidel 28 febbraio 1994 (in G.U. 05.03.1994 n° 53) con cui sonostate individuate le imprese abilitate ai controlli, le qualidevono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanicamotoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art.2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli,l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida su tutto ilterritorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollinoautoadesivo (bollino blu).

Visto che i parametri di riferimento sonoquelli del D.M. 05.02.1996 del Ministero Trasporti"Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas discarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi delladirettiva del Consiglio delle Comunità Europee n.92/55/CEE".

Visto il Decreto del Ministrodell’Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione deicriteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottanole misure di limitazione della circolazione", art. 1, comma3.

Vista la direttiva del Ministero dei LavoriPubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione deiprovvedimenti di limitazione della circolazione.

Visto l'art. 104 del D.P.R. n° 616/77.
Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Visto l'art. 38, comma 1 sub b), della legge 8 giugno 1990 n°142.
Visto l’art. 42 dello Statuto della Città di Torino.

Preso atto che nel periodo di applicazionedel Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i livelli diattenzione sono stati superati in numerose occasioni e sono statiemessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione dellacircolazione veicolare.

Preso atto che con deliberazione delCommissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n°9301938/21), era stato adottato il "Piano di InterventoOperativo" ove in particolare al punto 1.20 era previstal'introduzione nella Città di Torino del controllo obbligatoriodelle emissioni dei veicoli, mediante idonea certificazionerilasciata da officine convenzionate, limitatamente all'area ZTL.

Preso atto che con deliberazione dellaGiunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21) taleobbligo veniva esteso a tutta la città, e che successiveordinanze stabilivano i tempi e i modi di esecuzione deicontrolli.

Considerata l'incidenza che il trafficoautoveicolare assume per la formazione degli inquinanti.

Considerato che non sarà possibileconseguire un sensibile miglioramento della qualitàdell’aria urbana unicamente attraverso la diffusione deipost-combustori catalitici sugli autoveicoli di nuovaimmatricolazione e su quelli in circolazione, se non verràparimenti garantita la periodica manutenzione dei dispositivi dialimentazione e combustione dei veicoli in circolazione, in mododa minimizzare l’emissione di inquinanti.

Considerata a tal fine necessaria lariconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti chehanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodicicontrolli di manutenzione degli apparati di alimentazione ecombustione, per la tutela della salute pubblica.

Ritenuto opportuno stabilire che i soggettinon obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di scarico edall'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:

  1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
  2. autovetture registrate come storiche;
  3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  4. veicoli che nel corso del 1999 hanno superato positivamente la revisione periodica o il controllo del bollino blu per un periodo di un anno dalla data della revisione o del bollino se immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, e per un periodo di sei mesi se immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1988; nel caso che nel corso del 1999 siano state effettuate sia la revisione che il bollino blu, come scadenza vale la data dell'ultimo controllo emissione fumi;
  5. veicoli immatricolati dopo il 31.12.1995;

INVITA

tutti i proprietari di autoveicolicircolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione deidispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessionde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gasinquinanti;

ORDINA

  1. Nell'ambito del centro abitato del territorio comunale di Torino, fatta eccezione per i tratti autostradali che lo attraversano, è vietata la circolazione degli autoveicoli di proprietà di persone o Enti aventi residenza o sede nella provincia di Torino, con massa complessiva sino a 3,5 t., che non siano in condizione di garantire la rispondenza delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati dall'art. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".
  2. Tale rispondenza deve essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico, tramite idonea certificazione e con l'esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, dell'apposito bollino autoadesivo, conforme al modello del DM 28 febbraio 1994 (bollino blu).
    Il controllo di cui al precedente capoverso sarà annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
    I predetti autoveicoli, muniti di contrassegno, non si intendono autorizzati in deroga a limitazioni della circolazione, adottate o in via preventiva oppure a fronte di episodi acuti di inquinamento, quali il raggiungimento dello stato di attenzione e/o di allarme di cui al disposto del D.M. 15/04/94 e del D.M. 25/11/94.
  3. Sono obbligati a sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo bollino blu tutti gli autoveicoli, con massa complessiva sino a 3,5 t., immatricolati sino al 31.12.1995.
  4. Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi al controllo ed all'esposizione del relativo bollino blu:
  1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
  2. autovetture registrate come storiche;
  3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  4. veicoli che nel corso del 1999 hanno superato positivamente la revisione periodica o il controllo del bollino blu per un periodo di un anno dalla data della revisione o del bollino se immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, e per un periodo di sei mesi se immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1988; nel caso che nel corso del 1999 siano state effettuate sia la revisione che il bollino blu, come scadenza vale la data dell'ultimo controllo emissione fumi;
  5. veicoli immatricolati dopo il 31.12.1995;
  1. I valori massimi per le emissioni, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996, a cui le ditte di autoriparazione aderenti dovranno tendere nella fase di messa a punto degli autoveicoli, sono quelli sotto riportati:
TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI
VALORI CEE
1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a scintilla 
% CO
dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda, misurazione con motore al regime di 1000 g/m 
misurazione con motore al regime di 2000 g/m
0,5

0,3

immatricolati o messi per la prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986 

3,5

immatricolati o messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986 

4,5

2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione (DIESEL) 

OPACITÀ

DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 m-1 

65% MAX

DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento K = 3,0 m-1 

70% MAX

  1. Il controllo si intende superato positivamente se effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti dei valori indicati nel precedente punto in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione del controllo fino ad esito favorevole, dopo i necessari interventi di manutenzione. L'attestato di superamento del controllo è costituito dall'apposita scheda numerata (con allegato, lo stampato emesso dallo strumento di misura).
  2. L'attestazione di controllo, firmata dall'operatore, dovrà riportare senza cancellazioni il numero di targa del veicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale della ditta esecutrice; l'attestato dovrà essere conservato sull'autoveicolo per tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo; inoltre, dovrà essere apposto sul parabrezza dell'autoveicolo, in modo visibile, il relativo bollino blu autoadesivo.
  3. Le ditte artigianali e commerciali del settore, che svolgono l'attività di autoriparazione e che intendano essere autorizzate all'effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza, devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto", ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994.

Le suddette ditte devono presentare domanda al Sindaco indicando: ragione sociale, indirizzo, N° iscrizione alla Camera di Commercio, N° iscrizione al R.I.A. e allegare fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti, ai sensi del DM 628/96, della strumentazione di controllo posseduta. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è indispensabile il possesso di analizzatori omologati ai sensi del D.M. 628/96; tuttavia le officine che già provvedono al rilascio dei bollini e che non possiedono strumenti ai sensi del 628/96 hanno tempo sino a tutto giugno 1999 per regolarizzare la loro posizione.

Devono inoltre: a) trasmettere copia del certificato rilasciato dalla ditta fornitrice dello strumento o da tecnici abilitati, attestante la calibrazione avvenuta in data non anteriore a mesi 12; b) dichiarare che l'impresa si impegna a sottoporre la propria strumentazione ad una costante manutenzione e ad una calibrazione almeno annuale; c) osservare le prescrizioni contenute nell'ordinanza ai precedenti punti 3) e 4); d) accettare il disciplinare sottoscritto all’atto della domanda di autorizzazione, compresa l'applicazione della tariffa fissata per il controllo nel valore massimo di L. 20.000 ( I.V.A. inclusa).

Il comune rilascia l'autorizzazione di cui alla Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.98 e un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla suddetta direttiva, che deve essere esposto all'esterno dell'officina autorizzata.

AVVERTE

Per l'inosservanza delledisposizioni del presente provvedimento sono previste le seguentisanzioni amministrative:

  1. Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione dinamica.
  2. in caso di verifica strumentale, da parte degli organi di vigilanza, degli autoveicoli aventi motore ad accensione per compressione (diesel), l’accertato mancato rispetto dei limiti massimi di emissione, di cui al precedente punto 3), comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di lire 100.000 Euro 51,65, conciliabile entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 da lire 50.000 Euro 25,82 a lire 300.000 Euro 154,94), nonché l’obbligo di sottoporre il veicolo al controllo di cui al punto 1) ed esibire, entro i successivi 15 giorni, presso l’ufficio dell’organo di vigilanza che ha operato l’accertamento, la relativa attestazione dell’avvenuto controllo. La mancata presentazione, entro i termini previsti, del documento attestante il compiuto controllo, comporterà per il trasgressore l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa di Lire 100.000 Euro 51,65, conciliabile entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 da lire 50.000 Euro 25,82 a lire 300.000 Euro 154,94).
  3. Lire 300.000 Euro 154,94, da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, da Lire 200.000 Euro 103,29 a Lire 900.000 Euro 464,81) per l'uso di analizzatori non conformi al DM 628/96 o la riscontrata errata calibratura degli strumenti di controllo e/o l'accertato rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei; inoltre, si procederà alla revoca immediata dell'autorizzazione alle officine inadempienti, con conseguente ritiro delle schede e dei bollini non utilizzati.
  4. I proprietari degli autoveicoli soggetti alle disposizioni della presente ordinanza, residenti o aventi sede legale in Comuni della Provincia di Torino diversi dal Capoluogo, nel caso di primo accertamento da parte degli Organi di vigilanza, in cui si rilevi la mancata effettuazione del controllo, non saranno sanzionati, bensì obbligati a sottoporre il veicolo stesso al controllo ed esibire, entro i successivi 15 giorni, la relativa certificazione all’ufficio dell’organo di vigilanza che ha operato l’accertamento. In caso di inosservanza della suddetta prescrizione, verrà applicata la conseguente sanzione di cui alla lettera b).

AVVISA

che a norma dell’art. 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presenteordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giornidalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per ilPiemonte;

Il presente provvedimento sostituiscel'ordinanza n° 379 del 23 febbraio 1999 e diventaimmediatamente esecutivo, ai termini di legge, con lapubblicazione all'Albo Pretorio.

 

Torino, il 15 dicembre 1999