Ordinanza del 14 dicembre 1999 n° 3314
testo coordinato con le ordinanze n° 47 del 12 gennaio 2000
e n° 321 del 9 febbraio 2000.
Altri comuni che aderiscono
al blocco del giovedì

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni di inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con la quale è stata approvata la valutazione preliminare della qualità dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevedeva di predisporre per l'autunno 1999 provvedimenti di limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.

Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dal Dipartimento di Torino dell’ARPA, non presenta significativi miglioramenti rispetto al passato, soprattutto preoccupano i dati del PM10 che nei mesi di ottobre e novembre hanno superato nella maggioranza dei giorni il valore di 50 m g/mc

Visto l’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);

Visto l’art. 42 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

che nei giorni giovedì 16, 23 e 30 dicembre 1999 dalle ore 9 alle ore 13, e nei giorni giovedì 13, 20, 27 gennaio, 3, 10, 17, 24 febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2000 negli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi dalle stesse ai parcheggi dello Stadio delle Alpi e piazzale Caio Mario – corso Tazzoli (come parcheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:

  1. autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina o a gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (immatricolati dal 01.01.1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE);
  2. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive (immatricolati dal 01.01.1997 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 94/12/CEE);
  3. motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
  4. autoveicoli che utilizzano come carburante GPL o metano;
  5. taxi, autobus in servizio di linea, autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  6. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
  7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie in grado di esibire relativa certificazione medica, veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, e veicoli di soggetti che svolgono funzioni di assistenza domiciliare a persone in stato di bisogno con documentazione dell’ente di appartenenza;
  8. veicoli ad accensione spontanea (diesel) adibiti al trasporto utilizzati per il rifornimento di attività commerciali o per trasporto di materiali purchè di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate. I veicoli ad accensione spontanea (diesel) adibiti al trasporto, utilizzati per il rifornimento di attività commerciali o per trasporto di materiali, non omologati ai sensi di tali direttive non potranno circolare dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle 17.00 alle ore 19.00. Per gli autoveicoli di trasporto ad accensione comandata (alimentati a benzina o a gas) valgono le condizioni fissate per gli autoveicoli per trasporto persone.
    Le macchine operatrici sono esentate dal presente divieto di circolazione;
  9. motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente autorizzate;
  10. veicoli di medici in visita domiciliare muniti del contrassegno dell’Ordine dei medici e con medico a bordo con tessera dell’Ordine professionale;
  11. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
  12. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
  13. veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti autorizzati;
  14. veicoli dei trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno dal Cimitero);
  15. veicoli dei lavoratori pendolari turnisti, con relativa certificazione dell’orario di lavoro rilasciato dal datore di lavoro, esclusivamente quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o di fine turno tale da non consentire, su tutta l’area metropolitana, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (orario eccedente il periodo 6,30 - 21,30);
  16. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 14 dicembre 1999

Pubblicata all'Albo Pretorio alle ore 8,50 del 15.12.1999
Integrazione n° 321 pubblicata alle ore 16 del 9.02.2000