Ordinanza del 14 dicembre 1999 n° 3314 testo coordinato con le ordinanze n° 47 del 12 gennaio 2000 e n° 321 del 9 febbraio 2000. |
Altri comuni che aderiscono al blocco del giovedì |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dellAmbiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni di inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con la quale è stata approvata la valutazione preliminare della qualità dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevedeva di predisporre per l'autunno 1999 provvedimenti di limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dellinquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dellaria gestito dal Dipartimento di Torino dellARPA, non presenta significativi miglioramenti rispetto al passato, soprattutto preoccupano i dati del PM10 che nei mesi di ottobre e novembre hanno superato nella maggioranza dei giorni il valore di 50 m g/mc
Visto lart. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);
Visto lart. 42 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che nei giorni giovedì 16, 23 e 30 dicembre 1999 dalle ore 9 alle ore 13, e nei giorni giovedì 13, 20, 27 gennaio, 3, 10, 17, 24 febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2000 negli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi dalle stesse ai parcheggi dello Stadio delle Alpi e piazzale Caio Mario corso Tazzoli (come parcheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 14 dicembre 1999
Pubblicata
all'Albo Pretorio alle ore 8,50 del 15.12.1999
Integrazione n° 321 pubblicata alle ore 16 del 9.02.2000