Ordinanza n° 3214 del 02/12/1999
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto 15 aprile 1994 del Ministro dellAmbiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, e dellart. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.";
Preso atto della situazione dellinquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dellaria gestito dal Dipartimento di Torino dellARPA, e riscontrato che le concentrazione degli inquinanti, biossido di azoto e monossido di carbonio, nelle giornate da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre 1999 hanno raggiunto valori preoccupanti per la salute pubblica ed è stato raggiunto lo stato di attenzione nella maggioranza delle centraline nelle giornate del 1 e 2 dicembre;
Considerato che le previsioni atmosferiche non garantiscono per i prossimi giorni condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
Visto lart. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);
Visto lart. 67 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che a partire dalle ore 9 alle ore 16 del giorno sabato 4 dicembre 1999, su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi di accesso dallesterno della Città ai parcheggi dello Stadio delle Alpi e piazzale Caio Mario corso Tazzoli (come parcvheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di circolazione
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 2 dicembre 1999