Ordinanza n° 3214 del 02/12/1999

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il Decreto 15 aprile 1994 del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, e dell’art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.";

Preso atto della situazione dell’inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dal Dipartimento di Torino dell’ARPA, e riscontrato che le concentrazione degli inquinanti, biossido di azoto e monossido di carbonio, nelle giornate da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre 1999 hanno raggiunto valori preoccupanti per la salute pubblica ed è stato raggiunto lo stato di attenzione nella maggioranza delle centraline nelle giornate del 1 e 2 dicembre;

Considerato che le previsioni atmosferiche non garantiscono per i prossimi giorni condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Visto l’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);

Visto l’art. 67 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

che a partire dalle ore 9 alle ore 16 del giorno sabato 4 dicembre 1999, su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi di accesso dall’esterno della Città ai parcheggi dello Stadio delle Alpi e piazzale Caio Mario – corso Tazzoli (come parcvheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:

  1. autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina o a gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
  2. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
  3. taxi, autobus in servizio di linea, autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico (servizi statali, comunali, provinciali, regionali, ATM, SATTI, Azienda Po-Sangone, A.E.M., AMIAT, A.S.L., ITALGAS, ENEL, TELECOM, RAI, FF.SS., PP.TT. ecc.) dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, macchine operatrici ed automezzi comunque adibiti a servizi di Stato o Pubblico (sono compresi i dipendenti dei suddeti Enti che siano autorizzati ad usare l’autovettura privata per motivi di servizio o che non abbiano mezzi pubblici a disposizione per raggiungere il posto di lavoro);
  4. veicoli per il trasporto di portatori di handicap, di malati diretti ai centri di dialisi o a trattamenti chemioterapici;
  5. veicoli (diesel) adibiti al trasporto utilizzati per il rifornimento di attività commerciali o per trasporto di materiali (limitatamente alle ore in cui è consentito il carico e scarico merci) purchè di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa superiore a 3,5 ton e se di massa inferiore ai sensi della direttiva 93/99/CEE e successive;
  6. veicoli di medici in visita domiciliare muniti del contrassegno dell’Ordine dei medici e con medico a bordo con tessera dell’Ordine professionale;
  7. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A.;
  8. veicoli di autoscuole, durante le esercitazioni di guida e gli esami presso la Motorizzazione Civile;
  9. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile);
  10. veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti autorizzati;
  11. motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
  12. veicoli dei trasporti funebri e veicoli al seguito;
  13. veicoli rientranti in casi particolari muniti di un permesso specifico ad hoc rilasciato dal Settore Esercizio della Divisione Mobilità.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di circolazione

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 2 dicembre 1999