ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
___________________________________________________________________________
Prot. n. LOCALITA' via Quattro Marzo
CIRCOSCRIZIONE N. 1
del GI/VARIE99/pannello
___________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l’ordinanza n.1944 prot. 340 del 15.07.99, con la quale venivano istituite le aree di carico e scarico cose:
Tenuto che lo spazio sopra descritto, nonostante sia già prevista la rimozione coatta dei veicoli, come da combinato disposto degli artt.158, comma 2 lett. e) e 159, comma 1) lett. b) del Decreto Legislativo 30.04.92 N. 285 (nuovo Codice della Strada), viene costantemente occupato da veicoli non aventi titolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Quattro Marzo e via Porta Palatina
- la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" (mod:II 6/m art. 83 del D.P.R. del 16.12.92 n. 495) ad integrazione ed esplicazione dei segnali stradali che individuano i tratti di carreggiata in cui sono vigenti i provvedimenti di cui all’ordinanza n. 1944 prot. 340 del 15.07.99, meglio specificata in premessa;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)