ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via Braccini
CIRCOSCRIZIONE N. 3
(Riserva di sosta ad uso handicappato)
del SB/handi99 brac
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.
285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. gli artt. 120, 149 e 381
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 530 prot.n. 487/1744 del 30.3.1995, con la quale,
fra l'altro, . stata ordinata la collocazione di dissuasori (transenne
metalliche) sul marciapiede situato sul lato nord della via per un tratto
di m 20 circa partendo da m 5 ad est del f.f. est di via Chiomonte; nonch.
. stata istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, con sosta in fila
riservata esclusivamente allo scuolabus adibito al trasporto di persone
motulese sul lato nord della via per un tratto di m 10 circa a partire da m
5 circa ad est del f.f. est di via Chiomonte;
Ritenuta quindi l'opportunit. e la legittimit. di provvedere
all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei
veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;
ORDINA
in via Braccini
1) l'istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali, con sosta
consentita ai veicoli adibiti al trasporto dei disabili o non vedenti,
muniti di apposito simbolo di accessibilit., sul lato nord della via,
per un tratto di m 10, immediatamente ad ovest del passo carrabile
contraddistinto col n.c. 70, con disposizione "in fila";
2) la revoca parziale dell'ordinanza n. 530 prot.n. 487/1744 del 30.3.1995,
citata in premessa, e precisamente il punto 1), con la rimozione di n.2
(due) transenne metalliche lato ovest; nonch. il punto 3);
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento
della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della
specifica segnaletica orizzontale cos. come previsto dagli artt. 120 e
149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la
rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza . altres. pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
segue ordinanza n.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di
veicoli non autorizzati comporter. la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)