ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Piazza Rivoli
CIRCOSCRIZIONE N. 4
(Riserva di sosta ad uso handicappato)
del SB/handi99 rivo
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.
285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. gli artt. 120, 149 e 381
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici;
Accertata l'opportunit. di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da
minorati fisici con capacit. di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre
che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno cos. come previsto
dall'art. 381 comma 2. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Vista l'ordinanza n 36(31) prot. n 4712 del 7.2.1985 con la quale .
stato istituito il divieto di sosta permanente sul lato sud/ovest della
carreggiata anulare di piazza Rivoli nel tratto: corso Francia - corso
Trapani, esclusi; nonch. il divieto di svolta a destra per i veicoli
percorrenti la carreggiata centrale di corso Francia, direzione ovest/est,
all'intersezione con la carreggiata del settore sud/ovest di piazza Rivoli;
Ritenuta quindi l'opportunit. e la legittimit. di provvedere
all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei
veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;
ORDINA
in piazza Rivoli
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con
sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato
alle persone disabili o non vedenti, per n. 1 posto auto con
disposizione "in fila", sul lato sud della carreggiata laterale
sud/ovest della piazza, a partire da m 5 a est del n.c. 11 e procedendo
verso est;
2) la revoca parziale del divieto di sosta permanente istituito con
ordinanza n 36(31) prot 4712 del 7.2.1985, meglio specificata in
premessa, limitatamente ad un posto auto di cui al punto 1) della
presente ordinanza;
segue ordinanza n.
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento
della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della
specifica segnaletica orizzontale cos. come previsto dagli artt. 120 e
149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la
rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza . altres. pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di
veicoli non autorizzati comporter. la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)