ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Piazza Rivoli

CIRCOSCRIZIONE N. 4

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

del SB/handi99 rivo

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IL DIRIGENTE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.

285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. gli artt. 120, 149 e 381

del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato

con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici;

Accertata l'opportunit. di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da

minorati fisici con capacit. di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre

che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno cos. come previsto

dall'art. 381 comma 2. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Vista l'ordinanza n 36(31) prot. n 4712 del 7.2.1985 con la quale .

stato istituito il divieto di sosta permanente sul lato sud/ovest della

carreggiata anulare di piazza Rivoli nel tratto: corso Francia - corso

Trapani, esclusi; nonch. il divieto di svolta a destra per i veicoli

percorrenti la carreggiata centrale di corso Francia, direzione ovest/est,

all'intersezione con la carreggiata del settore sud/ovest di piazza Rivoli;

Ritenuta quindi l'opportunit. e la legittimit. di provvedere

all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei

veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in piazza Rivoli

1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con

sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato

alle persone disabili o non vedenti, per n. 1 posto auto con

disposizione "in fila", sul lato sud della carreggiata laterale

sud/ovest della piazza, a partire da m 5 a est del n.c. 11 e procedendo

verso est;

2) la revoca parziale del divieto di sosta permanente istituito con

ordinanza n 36(31) prot 4712 del 7.2.1985, meglio specificata in

premessa, limitatamente ad un posto auto di cui al punto 1) della

presente ordinanza;

 

segue ordinanza n.

 

 

3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento

della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della

specifica segnaletica orizzontale cos. come previsto dagli artt. 120 e

149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la

rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in

contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza . altres. pubblicata

all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di

veicoli non autorizzati comporter. la rimozione coatta dei veicoli;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)