ORDINANZA N.

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' area comprea tra le vie Envie e Cumiana

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del GI/VARIE99/envie

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l’ordinanza n. 2176 prot. 383 del 12.08.99, con la quale su tutta l’area compresa tra le vie Envie e Cumiana, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi, dalle ore 18.00 dei giorni prefestivi alle ore 7.00 del giorno successivo non festivo e dalle ore 13.00 degli altri giorni feriali alle ore 7.00 del giorno successivo non festivo, per consentire il deposito delle attrezzature del vicino mercato rionale di corso Racconigi;

Considerato che una parte dell’area compresa tra le vie Envie e Cumiana, area patrimoniale del Comune di Torino aperta all’uso pubblico, è stata individuata dai Civici Uffici competenti, quale sito più idoneo per il deposito delle attrezzature del vicino mercato rionale di corso Racconigi e da destinarsi ad area di pertinenza del mercato stesso in quanto ad esso adiacente;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

su parte dell’area compresa tra le vie Envie e Cumiana, con accesso da via Envie e appositamente transennata

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  1. l’istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione cotta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione esclusivamente per le attrezzature appartenenti agli operatori del vicino mercato rionale, per i motivi esplicitati in premessa;

 

2) la posa di transenne, sull’ideale allineamento parallelo al perimetro EST della carreggiata del piazzale a m 20.00 ad OVEST dello stesso, per un tratto di m 85.00 circa;

 

  1. la revoca dell’ordinanza n. 2176 prot. 383 del 12.08.99, meglio specificata in premessa;

 

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)