ORDINANZA N.

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' via Monte Rosa

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del GI/VARIE99/monte

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

 

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l’ordinanza n. 441 prot. 415 del 27.03.92, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato OVEST di via Monte Rosa e le successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monte Rosa, lato OVEST

tratto: via Taranto – via Pergolesi

 

  1. l’istituzione del divieto di sosta permanente, nei seguenti tratti:

  1. la posa in opera di un rallentatore della velocità ad effetto ottico, realizzato mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada a m 50.00 a SUD del f.f. SUD di corso Taranto;
  2. la revoca dell’ordinanza n. 441 prot. 415 del 27.03.92, limitatamente alla parte istitutiva specificata in premessa;

 

4) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)