ORDINANZA N. 2082

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. 373 LOCALITA' via Zino Zini

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 3.08.99 GI/VARIE99/moi

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1161, prot. 208 del 5.05.99 con la quale, al punto G), è stata istituita una zona a parcheggio in via Zino Zini nel tratto di pertinenza del M.O.I., con la sosta disposta "a spina", per m 100 a partire da m 42.00 a SUD del f.f. SUD di corso Sebastopoli, e relativa corsia di manovra di m 5.00 di larghezza, e, al punto 7) è stata consentita la sosta con disposizione "in fila" ai veicoli dei grossisti muniti di specifico contrassegno, sul lato OVEST della via medesima per un tratto di m 55.00 partendo dal cancello d'ingresso al M.O.I. e procedendo verso NORD;

Ritenuta la necessità, di apportare alcune modifiche ai punti 6) e 7) dell'ordinanza suddetta ;

ORDINA

in via Zino Zini

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli sul lato EST, per un tratto di m 50, partendo da m 52.00 a SUD del f.f. SUD di corso Sebastopoli e procedendo verso SUD, in corrispondenza dell'area destinata a "recupero imballaggi";
  2. la revoca di parte del punto G) della citata ordinanza n. 1161, prot. 208 del 5/05/99, limitatamente ad un tratto di m 62, partendo da m 42 circa a SUD del f.f. SUD di corso Sebastopoli e procedendo verso SUD;
  3. la modifica del punto 7) della citata ordinanza n.1161 prot. 208, del 5.05.99, sostituendo alle parole "in fila" le parole "a pettine";
  4. è fatto divieto assoluto di depositare e scaricare i rifiuti in tutta l'area di pertinenza del mercato ortofrutticolo all'ingrosso;

5) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE IL DIRIGENTE SETTORE

MERCATI INGROSSO VIABILITA' E TRAFFICO

(Rag. Livio SERRA) (Arch. Alessandro FARAGGIANA)