ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Area Vanchiglia

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie99 vanch8

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

A) l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i

veicoli che percorrono da nord verso sud i tratti delle seguenti vie

compresi tra via Napione e Lungo Po Machiavelli:

a) via Artisti;

b) via S.Giulia;

c) via Cesare Balbo;

B) l'istituzione del senso unico alternato a vista:

- in via Sineo nel tratto: dal n.c. interno 7 sino a lungo Po

Machiavelli escluso, con precedenza per i veicoli che la percorrono da

nord verso sud:

- in via Sineo nelle rispettive carreggiate contraddistinte dai nn.cc.7

e 12, con precedenza per i veicoli che percorrono da ovest verso est

il tratto contraddistinto col n.c. 7; e da est verso ovest per quelli

che percorrono il tratto contraddistinto col n.c. 12;

C) in Lungo Po Machiavelli

a) l'istituzione della sosta con disposizione "in fila", negli appositi

spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato sud, per un tratto di m 65 di

fronte ai nn.cc. 25 - 27 - 29;

b) la revoca dell'ordinanza n 1765 prot. n. 302 del 25.6.99 lettera a), con

la quale era stata istituita la sosta con disposizione "a spina" nella

localit. di cui al punto a);

 

 

segue ordinanza n.

 

 

D) in via Cavezzale

a) l'istituzione del divieto di sosta permanente:

sul lato nord della carreggiata sud;

sul lato sud della carreggiata nord;

b) la revoca, alla lettera C), della sosta a pagamento istituita con

l'ordinanza n. 1765 prot.n. 302 del 25.6.99, limitatamente ai rispettivi

lati della banchina spartitraffico centrale della suddetta via;

E) in via S.Giulia, interno 2

a) l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato nord/ovest;

b) la revoca dell'ordinanza n. 1876 prot. 322 dell'08.7.99 punto 1), con la

quale . stata istituita la sosta a pagamento sul lato nord/ovest della

suddetta via;

F) in via Giulia di Barolo

a) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei

giorni feriali, con la fermata consentita con disposizione "in fila",

esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose,

sul lato sud della via, per un tratto di m 5.00, a partire da m 2.00

circa ad ovest del n.c. 18;

b) la revoca dell'ordinanza n. 1765 prot. n. 302 del 25.6.99 lettera H)

lato sud, limitatamente a m 5.00 a partire da m 2.00 circa ad ovest del

n.c. 18;

G) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO