ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
---------------------------------------------------------------------------
Prot. n. LOCALITA' Corso Regio Parco
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del SB/varie parco
---------------------------------------------------------------------------
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la segnalazione dei VV.UU. della Sezione 7.a;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in corso Regio Parco
1) l'istituzione del limite di velocit. di 30 km/h sulla carreggiata nord
per un tratto di m 135 compresi tra i nn.cc. 27 e 23;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla
carreggiata nord, in corrispondenza rispettivamente dei nn.cc. 19 e 25;
3) la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche
costruttive indicate nel comma 6 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla
carreggiata nord a m 2.50 circa ad ovest dei rallentatori ottici di cui
al punto 2);
4) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
segue ordinanza n.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei
rallentatori di velocit. ad effetto ottico, in relazione alla loro
natura,al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO