ORDINANZA N.

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Via Baretti

CIRCOSCRIZIONE N. 8

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

del LB/HANDI99/BARETTI

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Accertata l’opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall’art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

 

Vista l’ordinanza n. 496 prot. n. 462 del 10.03.97 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato SUD della via per un posto auto, con disposizione "in fila", a m 12.00 ad EST del f.f. SUD/EST di L.go Saluzzo;

 

Ritenuta quindi l’opportunità e la legittimità di provvedere all’istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

 

ORDINA

 

in Via Baretti

 

1) l’istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del n.c. 6, per un tratto di m 6 verso OVEST, con disposizione "in fila";

 

  1. la revoca dell’ordinanza n. 496, citata in premessa;

 

3) la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

p. IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO